ETICHETTATURA FACOLTATIVA
Accanto al sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine, il Regolamento prevede anche un sistema facoltativo, esigenza poi recepita anche dal Decreto Ministeriale. Si tratta di informazioni ulteriori che possono essere apposte sull’etichetta da operatori o da organizzazioni che dispongono di un disciplinare di produzione e di lavorazione delle carni bovine
Approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e che quindi vogliano comunicare al consumatore, attraverso l’etichetta, importanti requisiti qualitativi delle carni e dell’animale, quali:
a. Macellazione:
- indicazioni del macello e del laboratorio di sezionamento
- età dell’animale macellato
- data di macellazione e/o preparazione delle carni
- periodo di frollatura delle carni
b. Allevamento:
- azienda di nascita e/o di allevamento
- tecnica di allevamento
- metodo di ingrasso
- indicazioni relative all’alimentazione
c. Animale:
- razza o tipo genetico
- categoria
d. Eventuali:
Altre informazioni contenute nel disciplinare approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. L’operatore o l’organizzazione che intende operare in ambito facoltativo deve:
- sottoporre un proprio disciplinare di etichettatura all’autorizzazione del MIPAF;
- indicare nel disciplinare le misure adottate per garantire la veridicità delle informazioni 16 facoltative che si vogliono indicare in etichetta;
- assoggettarsi al controllo da parte di un organismo indipendente, che operi in conformità alla norma europea EN 45011;
- indicare nell’etichetta, oltre alle informazioni obbligatorie/facoltative, anche il nome o logotipo dell’operatore o dell’organizzazione e il numero di autorizzazione del disciplinare rilasciato dal MIPAF.
Il disciplinare dell’etichettatura volontaria indica:
- le informazioni che devono figurare sull’etichettatura
- le misure da adottare per garantire la veridicità delle informazioni
- il sistema di controllo, che sarà applicato in tutte le fasi della produzione e della vendita
- inclusi i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente riconosciuto dall’autorità competente e designato dall’operatore o dall’organizzazione.
Su tutte le etichette contenenti informazioni facoltative deve essere riportato anche il codice alfanumerico di approvazione del disciplinare assegnato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per facilitare l’attività di controllo delle autorità preposte. Il Decreto Ministeriale, inoltre, contempla che, oltre alle informazioni obbligatorie e facoltative, possano essere riportate in etichetta altri dati, quali:
- la data di scadenza, la modalità di conservazione, ecc
- l’indicazione del punto vendita
- il peso
- il taglio anatomico
La rintracciabilità è la capacità di ricostruire la storia di un prodotto attraverso l’identificazione e la documentazione di tutti i processi di lavorazione, nonché di individuare la responsabilità degli operatori che concorrono alla produzione del prodotto stesso. In generale l’istituzione di un sistema di rintracciabilità è giustificato dalla necessità di:
- ritirare i prodotti se si riscontra un rischio per la salute umana e l’ambiente
- agevolare l’identificazione ed il controllo di effetti indesiderati e a lungo termine sull’ambiente e sulla salute delle persone e degli animali
- contribuire al controllo delle informazioni sull’etichetta. Nella filiera delle carni, la rintracciabilità deve consentire di ricostruire le tappe della vita dell’animale ed il percorso della carne da esso derivata in tutte le forme che essa assume (per esempio, carcasse, tagli, ecc.) durante tutte le fasi di lavorazione e trasformazione fino al punto di vendita.