ETICHETTATURA OBBLIGATORIA

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Un sistema di etichettatura è fondato sulla registrazione dei dati in tutti gli stadi attraversati dall’animale (allevamento, ingrasso, trasporto, macello, laboratorio di sezionamento, ecc.) e ne consente il trasferimento da un operatore all’altro. Deve, inoltre, essere facilmente leggibile ed adattabile ai possibili cambiamenti o a nuove esigenze.

Le modalità di applicazione dell’etichettatura prevedono che le informazioni riportate siano espresse in forma chiara, esplicita e leggibile e che il rilascio delle etichette debba avvenire con un sistema idoneo, che garantisca il nesso fra l’identificazione delle carni e l’animale o gli animali interessati. L’etichetta riporta quei dati necessari per risalire all’animale da cui deriva la carne stessa (tracciabilità), più precisamente:

  • numero di riferimento o codice di riferimento che evidenzia il legame fra le carni e l’animale o il lotto di animali
  • numero di approvazione dell’impianto di macellazione seguito dalla lettera “M” e lo Stato (dell’Unione Europea o Paese terzo), in cui lo stesso è situato con la scritta “macellato in …”
  • numero di approvazione dell’impianto di sezionamento e lavorazione seguito dalla lettera “S” e lo Stato in cui è situato con la scritta “sezionato in…”.

Il codice di riferimento o codice di tracciabilità (per esempio, 00123) è un numero, che assicura un nesso tra le carni e l’animale o lotto di animali e deve essere sempre riportato su ogni etichetta. L’etichetta obbligatoria deve inoltre contenere informazioni relative a:

  • lo Stato (Paese membro dell’Unione Europea o Paese Terzo) dove è nato l’animale
  • lo Stato o i diversi Stati in cui è avvenuto l’ingrasso dell’animale
  • lo Stato in cui è avvenuta la macellazione